Il regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, costituisce il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso di specifici requisiti e che, contemporaneamente, non incorrono in una delle cause di esclusione previste dalla normativa.
Commento:
La recente Circolare n. 10/E dell’Agenzia delle Entrate del 04.04.2016 va a chiarire il funzionamento del regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.
Tra i chiarimenti forniti, viene posta l’attenzione sul fatto che il regime forfetario costituisce il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso di specifici requisiti stabiliti dal comma 54 e nel contempo non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57 , dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“legge di stabilità 2015”).
Il regime oggetto di disamina non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. Naturale conseguenza di tale aspetto sarà dunque che l’applicazione di tale regime è subordinata esclusivamente al verificarsi dei requisiti di seguito esposti.
Potranno accedere al regime in esame sia i soggetti già in attività sia quelli che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché, in ottemperanza del comma 54 , nell’esercizio precedente abbiano:

  • Conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 alla legge n. 190/2014, e successive modifiche, considerati gli incrementi previsti dal comma 112 della legge 28/12/2015, n. 208, di Stabilità 2016, e diversificati in base al codice ATECO, con il fine di tenere in considerazione le proficuità differenti conseguenti alla tipologia di attività esercitata. Questo limite verrà ragguagliato all’anno nel caso di attività iniziata in corso d’anno. È previsto dalla disciplina in esame che nel caso in cui un contribuente eserciti più attività, caratterizzate da codici ATECO differenti, si andrà a prendere in considerazione il limite più elevato tra quelli fissati per ognuna delle attività esercitate, sia per quanto attiene al diritto all’accesso, sia per ciò che riguarda la permanenza nel regime in esame.
  • Sostenuto spese complessivamente non superiori ad € 5.000 lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati a vario titolo a collaboratori, anche se assunti per il compimento di specifici progetti. Al calcolo di tale limite andranno a concorrere sia gli utili di partecipazione erogati ad associati in partecipazione anche se con apporto di solo lavoro e le somme corrisposte per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari. La Circolare 10/E del 04.04.2016 ci porta a concludere che l’impedimento all’accesso al regime per i soggetti che nell’esercizio precedente avessero sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato viene ad essere superato.
  • Un costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, che non superi gli € 20.000 alla data di conclusione dell’esercizio. La nuova normativa dispone espressamente che non concorrono alla formazione del succitato limite gli immobili, in qualunque modo acquisiti e/o detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Vanno invece considerate nel calcolo del limite concernente i beni strumentali: il costo sostenuto dal concedente per i beni in locazione finanziaria; il valore normale per i beni in locazione, noleggio e comodato, determinato in ottemperanza all’art. 9 TUIR alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato. Si precisa che per il calcolo del limite in esame si fa riferimento al costo sostenuto al netto dell’IVA, anche nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto alla detrazione. Si puntualizza poi che i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’attività e per l’uso personale e/o familiare e quelli per i quali vi è presunzione di promiscuità in ottemperanza agli articoli 164 e 102 del TUIR , concorreranno alla formazione del limite nella misura pari al 50%, indipendentemente dal loro effettivo sfruttamento o da eventuali percentuali di deducibilità indicate nel TUIR. Vanno invece esclusi dal calcolo del tetto dei € 20.000 i beni strumentali all’esercizio dell’attività il cui costo unitario sia inferiore ad € 516,45.
    Requisiti per l’accesso al regime forfetario.

Ricavi e/o compensi non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 alla Legge nr. 90/2014, e successive modifiche, e diversificati in base al codice ATECO:

  • Spese per lavoro accessorio, dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche se a progetto, inferiori ad € 5.000 lordi
  • Costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, inferiore a € 20.000

 

Fonte: Il Sole 24 ore