Con la recente nota n.9099/16 il Ministero del Lavoro ha offerto alle proprie sedi territoriali istruzioni in relazione al trattamento, in sede ispettiva, delle casistiche legate all’omissione di versamento contributivo. Sul tema, a mezzo del recente D.Lgs. n.8/16, si è avuta una rilevante modifica alle normativa penale, in precedenza in vigore, in relazione all’omissione di versamento di ritenute previdenziali dei lavoratori dipendenti. Attualmente, quindi, solo se tale omissione risulta maggiore di € 10.000,00 annui, essa assume rilevanza penale ed è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032,00. Se l’importo omesso, invece, non è superiore a € 10.000,00 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00.

Il periodo di riferimento, ai fini ispettivi e sanzionatori, viene individuato dal Ministero nell’anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Si avranno tanti illeciti quanti sono gli anni in cui ricorrano gli omessi versamenti.

Dato però che i versamenti del dicembre di un certo anno vengono effettuati entro il 16 gennaio dell’anno successivo, viene disposto che in sede di verifica siano da considerare, ai fini del conteggio relativo alla suddetta soglia di € 10.000,00, i versamenti a partire dal 16 gennaio di un determinato anno per finire con i versamenti effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Dato tutto questo, viene inoltre indicato che, al fine di rilevare l’effettivo superamento della soglia di omissione prevista (€ 10.000,00), e dunque di stabilire se trattasi di atto omissivo con rilevanza penale ovvero solo amministrativa, occorre attendere la fine di ogni annualità, come sopra meglio qualificata. Solo ove fossero constatati, anche in corso d’anno, mancati versamenti di ritenute contributive per un importo superiore alla soglia prevista, potrà ritenersi verificata la rilevanza penale.

Nel caso di contestazione del reato, il datore ha comunque a disposizione i successivi tre mesi per poter adempiere ed evitare un’inevitabile condanna. Tale periodo è comunque valido anche nel caso di contestazione di violazione amministrativa, tanto che la stessa deve ritenersi sospesa in attesa dell’eventuale adempimento.

Viene così indicato all’Inps di provvedere a valutare, nel suo insieme, la posizione o le varie posizioni omissive annue del datore, ciò al fine di sanzionare, nella maniera dovuta e corretta (penale o amministrativa), la condotta omissiva.

Fonte: Euroconference