In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge concernente le “unioni civili”, ai sensi del comma 20 articolo unico, al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Saranno quindi applicabili molti dei diritti fino ad ora spettanti ai coniugi fra cui, a titolo esemplificativo:

– la fruizione del congedo matrimoniale;

– i permessi mensili per assistere il coniuge portatore di handicap grave, ex art. 33, Legge n. 104/92;

– il congedo straordinario retribuito per assistere il coniuge convivente portatore di handicap grave, ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001.

– La pensione di reversibilità;

– L’assegno nucleo familiare;

– Le detrazioni fiscali per carichi di famiglia.