Il Ministero del Lavoro ha precisato che, ai sensi dell’art.33, co.3, L. n.104/92, il datore di lavoro non può negare l’utilizzo dei tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il familiare con disabilità nel periodo di ferie programmate, anche nel caso di chiusura di stabilimento (c.d. fermo produttivo), ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza. Ferie e permessi per assistenza ai disabili sono due istituti con diverse finalità e, qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, la fruizione del permesso sospende il godimento delle ferie. Ciò comporta, in virtù del principio di effettività delle ferie e in analogia all’ipotesi di sopravvenuta malattia del lavoratore, la necessità di collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro.