In attuazione dell’art 1 comma 182 e ss. L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità), Il 16 Maggio è stato pubblicato il decreto interministeriale del Ministero dl Lavoro e MEF n. 1462 del 29 aprile 2016 che disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili dell’impresa con tassazione agevolata.

Il Decreto consente, in riferimento al settore privato e salvo rinuncia espressa dei lavoratori, l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10%  ai premi di risultato e  alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50000 euro (nell’anno precedente). La soglia dei 2.000 euro può essere elevata a 2.500 euro per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, i suddetti premi e la partecipazione agli utili dovranno essere previsti da accordi collettivi di secondo livello (territoriali e/o aziendali) stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale ovvero da rappresentanze sindacali aziendali o Unitarie (Rsa/Rsu).

I contratti dovranno essere depositati in via telematica, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità. Nell’eventualità in cui i premi di risultato e partecipazione agli utili siano relativi al 2015, il deposito dei contratti, qualora non ancora effettuato, deve avvernire entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (15 Giugno 2016).

Se previsto dal contratto di secondo livello il lavoratore dipendente avrà l’opportunità di convertire, in tutto o in parte, i premi e le participazioni agli utili in prestazioni e servizi di walfare aziendale (art. 51, commi 2 e 3 del Tuir) tramite l’erogazione di voucher in formato cartaceo o elettronico. Il Decreto precisa che essi dovranno essere nominativi, non potranno essere utlizzati da persone diverse dall’avente diritto, non potranno essere monetizzati o ceduti a terzi e daranno diritto ad una sola prestazione, servizio o bene.